Logo consorziale

Linee guida per la concessione del patrocinio e del logo consorziale

 (DELIBERA DEL CdA N.2/8 del 18/02/2014)

Art.1

Funzione del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Consorzio di Bonifica Adige Po nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

2. Il patrocinio possono essere concessi per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Consorzio e non aventi scopo di lucro.

3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell’Amministrazione consorziale, promuovendone l’immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

4. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel comprensorio consorziale o che comunque svolgano l’iniziativa patrocinata nel comprensorio stesso.

5. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui al punto 4 esterni al comprensorio consorziale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Consorzio o ne promuovano l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

6. Di norma col patrocinio viene concesso anche l’utilizzo del logo consorziale.

Art. 2

Procedimento

1. Il soggetto responsabile dell’iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda al Consorzio con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.

2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell’iniziativa da patrocinare.

3. Il Consorzio potrà chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell’attività istruttoria.

4. L’atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, o dal suo Presidente in caso d’urgenza.

Art. 3

Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell’iniziativa patrocinata dal Consorzio sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all’iniziativa stessa l’avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione il logo del Consorzio.

2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l’assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Consorzio, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E’ altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione circa quanto previsto in materia di rimborso dei costi relativi all’eventuale concessione di spazi e strutture del Consorzio. Il Consorzio potrà concedere accogliere tale eventuale richiesta di esenzione parziale o totale dalla corresponsione del rimborso dei costi, nel caso in cui l’iniziativa sia di particolare importanza per il Consorzio o sia realizzata anche col concorso dell’Ente stesso.

3. Eventuali richieste di impegno da parte del Consorzio, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione deve essere oggetto di specifica richiesta.

Art. 4

Obblighi dei patrocinati

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo relativo all’iniziativa da realizzare dovrà essere tempestivamente trasmesso al Consorzio.
2. Copia degli atti e pubblicazioni, anche in formato digitale, video o multimediale realizzati a seguito dell’iniziativa dovrà essere consegnata al Consorzio non appena possibile.

torna all'inizio del contenuto